deposito files audio e video
I Social sono diventati ormai parte integrante della nostra vita quotidiana.

Bisogna ammettere a malincuore che trascorriamo più tempo tra chat e videochiamate all’interno dei nostri smartphones che non nella vita reale e questo fenomeno ovviamente è letteralmente esploso  negli ultimi tempi a causa della pandemia e dei vari lockdown.
A volte, anche inconsapevolmente, lasciamo tracce  audio e video sia sui nostri dispositivi che su quegli altrui.

Nel Processo Telematico, ora più che mai, è sorta l’esigenza di depositare in giudizio files audio e video che servono a provare fatti accaduti o frasi spesso diffamatorie.

La normativa sul Processo Civile Telematico

Il provvedimento della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) del 16 Aprile 2014 (art.13) stabilisce quali sono i formati dei files che possono essere depositati telematicamente come allegati.
Purtroppo tra essi non sono consentiti i files di tipo audio e video.
E’ probabile che tale limitazione derivi dal fatto che questo genere di files, solitamente ha un peso notevole in MB e pertanto facilmente si sforerebbe il limite di 30 MB fissato dalla normativa.
C’è da aggiungere però che quest’ultimo limite di 30 MB con il passare degli anni è diventato molto più ampio, infatti molti software redattori per il PCT,  riescono ad elaborare buste telematiche anche fino a 65 MB e quindi più del doppio.

La soluzione tecnica

Dal punto di vista tecnico, per poter effettuare il deposito senza alcun problema, basta includere i files in un archivio di tipo ZIP o RAR poichè questi ultimi formati, sono inclusi nell’elenco dei tipi di files ammessi per il deposito telematico.
In questo modo, la busta supererà con successo l’esito dei controlli automatici in quanto, detto controllo, non è in grado di analizzare ciò che è presente all’interno dello ZIP.
Bisogna però  scontrarsi ancora una volta con la normativa, perchè essa consente il deposito di archivi ZIP e RAR purchè all’interno di essi siano contenuti files dal formato ammesso dalle specifiche tecniche emanate dalla DGSIA nel provvedimento del 2014.

La soluzione definitiva percorribile

Ad oggi non esistono disposizioni specifiche volte alla risoluzione di questo tipo di problema, pertanto la soluzione che secondo la dottrina appare più idonea è quella del deposito materiale in cancelleria dei files audio e video su supporto CD-ROM previa istanza da depositare telematicamente al Giudice.
La dottrina prevalente (Sileni, Gargano, Vitrani) intravede la possibilità di deposito su supporto fisico in cancelleria interpretando l’art. 16 bis comma 8 del D.L 179/2012 “il Giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”.
Lo sforzo interpretativo è dovuto al fatto che in questo caso non si è in presenza di un “non funzionamento” dei sistemi informatici ministeriali ma di un limite tecnico/normativo sul quale il legislatore ad oggi non ha posto alcun rimedio.
Per approfondire ulteriormente l’argomento rimando alla lettura dell’ottimo testo di Gargano, Sileni e Vitrani “100 e più casi pratici di procedure telematiche – Edizioni Giuffrè Francis Lefebvre – pag 15)

Lorenzo Pescatore

Mi chiamo Lorenzo Pescatore e dal 2014 mi occupo di consulenza ed assistenza a studi legali su tutti gli aspetti pratici del processo telematico.
Grazie ai collegamenti da remoto, supporto gli Avvocati nei depositi telematici, nelle notifiche a mezzo PEC ai sensi della Legge 53/1994 e in tutta l’attivita’ telematica quotidiana dello Studio Legale.
Se sei interessato a conoscere i costi del mio servizio di consulenza o desideri ulteriori informazioni, puoi compilare il modulo a destra oppure visitare il mio sito www.lorenzopescatore.it