Notifiche a mezzo PECC

La notifica in proprio a mezzo PEC dell’Avvocato

Quando un Avvocato procede a notificare un atto a mezzo PEC ai sensi della Legge n. 53 del 1994, deposita successivamente, in via telematica,  le ricevute PEC originali in formato .eml comprovanti la notificazione.
Capita sempre piu’ spesso negli ultimi tempi, che il Magistrato chieda come integrazione del deposito, la prova della presenza dell’indirizzo PEC del destinatario nei pubblici registri previsti dalla normativa.
E’ frequente altresì che anche controparte contesti che l’indirizzo PEC sia stato estratto dai suddetti elenchi.
Proviamo a fare chiarezza.

La legge n. 53 del 1994

La Legge n. 53 del 1994, regola le notifiche effettuate in proprio dagli Avvocati.
L’art 3 bis della Legge, contiene i requisiti necessari per le notifiche effettuate a mezzo PEC.
Tra tutti i requisiti, l’art 3 bis prevede che l’indirizzo PEC del destinatario presso il quale si effettua la notifica,
debba essere registrato in uno dei pubblici elenchi previsti dall’art 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato dall’art. 45 bis, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014

I pubblici registri
I pubblici elenchi sono:

  • Registro PP.AA.
    Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche  ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12
  • INIPEC (INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) (previsto dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) contenente gli indirizzi PEC di Societa’, Imprese e professionisti appartenenti ad albi
  • ReGIndE  (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene gli indirizzi di posta di:
     1) Funzionari appartenenti ad un ente pubblico
    2) Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
    3) Ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia
  • IndicePA (IPA) introdotto durante il periodo emergenziale COVID grazie al D.L. n. 76/2020, dal quale si possono estrarre gli indirizzi PEC delle Pubbliche amministrazioni quando essi non sono reperibili nel registro delle PP.AA.

Adempimenti dell’Avvocato notificante

Tra tutti i requisiti ed adempimenti previsti dall’art. 3 bis della Legge 53 del 1994, c’è quello che impone all’Avvocato di dichiarare all’interno della relata di notifica (che poi sottoscrivera’ con firma digitale) qual è il pubblico elenco da cui ha estratto l’indirizzo PEC del destinatario della notifica.

articolo 3 bis legge 52 del 1994

L’art 6 della Legge 53/1994. L’Avvocato è un Pubblico Ufficiale

L’art 6 della Legge n. 53 del 1994, attribuisce all’Avvocato che si appresta a notificare a mezzo PEC, lo status di PUBBLICO UFFICIALE.
Nella qualità di pubblico ufficiale pertanto, l’avvocato deve DICHIARARE (e non dimostrare) nella relata di notifica qual è il pubblico elenco dal quale ha estratto l’indirizzo PEC del destinatario sotto la sua responsabilità
Tra l’altro, si segnala anche, che nessuno dei suddetti registri rilascia un certificato di registrazione che possa essere prodotto in giudizio a dimostrazione dell’estrazione dell’indirizzo PEC.
Il semplice screenshot non avrebbe alcun valore poichè facilmente modificabile con software di grafica.
Avendo pertanto fatto la dichiarazione in relata in qualita’ di Pubblico Ufficiale, l’Avvocato ha assolto a tutti i requisiti che l’art 3 bis della Legge n. 53 del 1994 impone.
A parere dello scrivente pertanto, è onere della controparte (o del Magistrato) consultare i suddetti registri per verificare la reale presenza dell’indirizzo PEC.

articolo 6
Lorenzo Pescatore

Mi chiamo Lorenzo Pescatore e dal 2014 mi occupo di consulenza ed assistenza a studi legali su tutti gli aspetti pratici del processo telematico.
Grazie ai collegamenti da remoto, supporto gli Avvocati nei depositi telematici, nelle notifiche a mezzo PEC ai sensi della Legge 53/1994 e in tutta l’attivita’ telematica quotidiana dello Studio Legale.
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